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Scuole, addetti ad emergenza di plesso: incarico può essere rifiutato?

lentepubblica.it • 17 Marzo 2016

scuola emergenze plessoIl Dirigente Scolastico ha l’obbligo di nominare un numero adeguato di addetti all’antincendio e al primo soccorso per ogni plesso, ma il dipendente è obbligato ad accettare l’incarico?

 

Di fatto il Dirigente Scolastico è chiamato a progettare e a rendere operativa la struttura organizzativa per la gestione delle emergenze della scuola, specificando le risorse umane e materiali che la costituiscono, ufficializzando le regole e le procedure operative attraverso la stesura di appositi piani (primo soccorso, antincendio, evacuazione) e dandole la necessaria visibilità interna ed esterna (informazione).

 

Gli addetti antincendio e primo soccorso vengono scelti dal DS a proprio insindacabile giudizio. La scelta tuttavia deve essere fatta “cum grano salis” ovvero devono essere nominati soltanto dei lavoratori in grado di gestire e di offrire un reale intervento, in caso di emergenza.

 

Il numero di addetti all’emergenza ed al primo soccorso vengono di solito scelti in base ai seguenti principi:

 

 

  • Gli addetti devono essere in numero sufficiente. È opportuno individuare almeno due addetti per ogni piano di ogni plesso, per dare modo agli addetti all’antincendio di gestire un intervento con estintori od idranti e a quelli addetti al primo soccorso di operare in modo efficace in casi di una certa gravità (p.e. disostruzione vie aeree di alunni)
  • Gli addetti devono essere individuati tenendo conto della turnazione. I due addetti per tipologia deve essere scelti in base alla loro presenza nel plesso di riferimento. Occorrerà riferirsi a lavoratori che non fanno gli stessi turni (nel caso ad esempio di collaboratori ATA o insegnanti della scuola dell’infanzia) o che non hanno gli stessi giorni liberi.
  • Gli addetti devono essere affidabili e garantire continuità. Il Dirigente Scolastico, nell’ ottica amministrativa del “buon padre di famiglia”, sceglierà addetti che siano coscienziosi e che abbiano una minima certezza di restare in quell’Istituto anche negli anni successivi. Visti i costi elevati della formazione infatti, è opportuno nominare personale che non sia soprannumerario, che non sia alle soglie della pensione o che non intenda chiedere trasferimento presso altra sede l’anno successivo.

 

 

Il lavoratore è obbligato per legge ad accettare l’incarico, a meno che non sussista un giustificato motivo. Le uniche motivazioni idonee a giustificare una rinuncia all’incarico, da parte del lavoratore, sono di natura medica e riguardano la salute del dipendente.

 

Per rinunciare all’incarico il lavoratore dovrebbe produrre un certificato medico da cui risulti, ad esempio, che lo stesso sia soggetto a crisi di panico ovvero a particolari patologie che possano impedirgli di svolgere l’incarico che sarà assegnato.

 

In presenza di tali patologie, il DS, nell’interesse generale, a tutela della salute di tutti i lavoratori della sua scuola, dovrà rinunciare ad assegnare l’incarico, designando un collega.

 

In mancanza di particolari patologie, documentate con un idoneo certificato medico, il lavoratore non ha la possibilità di rifiutare l’incarico.

Fonte: Orizzonte Scuola (www.orizzontescuola.it) - articolo di Natalia Carpanzano
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Lorenzo Ponte
Lorenzo Ponte
18 Marzo 2016 8:46

In quale contratto di lavoro è riportato tale obbligo (l’impossibilità di rifiutare l’incarico)? Mi risulta che gli incarichi devono essere contrattati a livello di istituto, accettati e remunerati.