Il Dirigente Scolastico ha l’obbligo di nominare un numero adeguato di addetti all’antincendio e al primo soccorso per ogni plesso, ma il dipendente è obbligato ad accettare l’incarico?
Di fatto il Dirigente Scolastico è chiamato a progettare e a rendere operativa la struttura organizzativa per la gestione delle emergenze della scuola, specificando le risorse umane e materiali che la costituiscono, ufficializzando le regole e le procedure operative attraverso la stesura di appositi piani (primo soccorso, antincendio, evacuazione) e dandole la necessaria visibilità interna ed esterna (informazione).
Gli addetti antincendio e primo soccorso vengono scelti dal DS a proprio insindacabile giudizio. La scelta tuttavia deve essere fatta “cum grano salis” ovvero devono essere nominati soltanto dei lavoratori in grado di gestire e di offrire un reale intervento, in caso di emergenza.
Il numero di addetti all’emergenza ed al primo soccorso vengono di solito scelti in base ai seguenti principi:
Il lavoratore è obbligato per legge ad accettare l’incarico, a meno che non sussista un giustificato motivo. Le uniche motivazioni idonee a giustificare una rinuncia all’incarico, da parte del lavoratore, sono di natura medica e riguardano la salute del dipendente.
Per rinunciare all’incarico il lavoratore dovrebbe produrre un certificato medico da cui risulti, ad esempio, che lo stesso sia soggetto a crisi di panico ovvero a particolari patologie che possano impedirgli di svolgere l’incarico che sarà assegnato.
In presenza di tali patologie, il DS, nell’interesse generale, a tutela della salute di tutti i lavoratori della sua scuola, dovrà rinunciare ad assegnare l’incarico, designando un collega.
In mancanza di particolari patologie, documentate con un idoneo certificato medico, il lavoratore non ha la possibilità di rifiutare l’incarico.
Fonte: Orizzonte Scuola (www.orizzontescuola.it) - articolo di Natalia Carpanzano
In quale contratto di lavoro è riportato tale obbligo (l’impossibilità di rifiutare l’incarico)? Mi risulta che gli incarichi devono essere contrattati a livello di istituto, accettati e remunerati.